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Avvocato deve risarcire cliente

Tipologia: Curiosità

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 26.07.2010 n° 17506 (Raffaele Plenteda) Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia di responsabilità civile dell’avvocato[1]. Nell’ordinanza n. 17506/2010, la Suprema Corte, pur riportandosi formalmente ad una propria precedente pronuncia (n. 6967/2006), afferma un principio davvero innovativo in materia, ancora una volta del segno della “responsabilizzazione” dei professionisti del foro e, specularmente, dell’innalzamento del grado di tutela garantito al Clienti danneggiati dall’operato del proprio difensore. Esaminando i casi pratici sinora affrontati dalla giurisprudenza, emergeva un dato incontrastato, in ragione del quale le condanne risarcitorie pronunciate a carico dell’avvocato avevano sempre a che fare con errori inerenti le attività c.d. rituali affidate al professionista (mancato rispetto del termine per proporre appello oppure opposizione a decreto ingiuntivo; mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione, ecc.). Anche nella sentenza n. 6967/2006, richiamata dalla pronuncia in commento, l’errore dell’avvocato era consistito nell’omessa indicazione nell’atto di appello della data dell’udienza di comparizione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame. Aldilà delle affermazioni di principio, invece, la responsabilità dell’avvocato veniva sistematicamente esclusa dai giudici, allorché il cliente intendesse imputare al professionista errori inerenti le attività c.d. discrezionali, connesse all’interpretazione delle leggi e, in generale, alla risoluzione delle questioni opinabili, ivi incluse le scelte processuali. In una sentenza non recentissima, la Corte di Cassazione aveva anche avuto modo di dichiarare, expressis verbis, che In rapporto alla professione di avvocato, deve considerarsi responsabile verso il cliente il professionista in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge (…) dovendosi invece ritenere esclusa la detta responsabilità (…) nel caso di interpretazioni di legge o di risoluzione di questioni opinabili[2]. Riguardo a questo tipo di attività, alcuni autori avevano già evidenziato che l’ambito di discrezionalità professionale, che senza dubbio deve essere riconosciuto all’avvocato, presenta comunque dei limiti oggettivi che il professionista è tenuto a rispettare, oltre i quali le sue scelte da discrezionali divengono arbitrarie[3]. Quanto all’interpretazione delle leggi, il principale limite della discrezionalità è costituito dallo spettro dei possibili significati che la norma può assumere, avuto riguardo al dato letterale nonché alle posizione espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza. «L’avvocato è tenuto ad orientare le proprie scelte entro lo spettro di significati che la norma può assumere e, in presenza di possibili incertezze interpretative, deve tenere nella necessaria considerazione le posizioni dominanti in dottrina e, soprattutto, gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, a cui probabilmente si ispirerà il Giudice del caso concreto»[4]. La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, individua un ulteriore limite alla discrezionalità dell’avvocato, nella fattispecie applicato all’attività avente ad oggetto le scelte processuali che competono al difensore. Tale limite, in particolare, è costituito dall’interesse concreto del cliente. In altri termini, l’avvocato - di fronte alla scelta tra diverse opzioni processuali - è tenuto ad eleggere quella che, in concreto, è più idonea a realizzare l’interesse concreto del cliente. Accade così che, sussistendo i presupposti per la concessione di un decreto ingiuntivo e, in particolare, la prova scritta del credito vantato dal cliente, l’avvocato non possa deliberatamente scegliere se optare per la procedura monitoria oppure per la procedura ordinaria, pure astrattamente attivabile. Ciò, in quanto, la procedura per decreto ingiuntivo, ammettendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto stesso anche in caso di opposizione, consente al cliente di ottenere un titolo esecutivo, e quindi di avviare l’esecuzione per il recupero coattivo del credito, molto prima di quanto non accada nel caso in cui ci agisca nelle forme ordinarie, laddove occorrerà invece attendere la pronuncia della sentenza definitiva di primo grado. L’opzione per il procedimento monitorio, dunque, risponde ad un oggettivo e concreto interesse per il cliente, con il corollario che la scelta dell’avvocato di intraprendere un ordinario processo di cognizione è destinata a ledere tale interesse. La scelta dell’avvocato, in quanto destinata a ledere anziché realizzare il miglior interesse del proprio cliente, esorbita per ciò stesso i limiti della discrezionalità professionale ed integra, di conseguenza, un’ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del proprio mandante. Qualora da tale inadempimento derivino danni al cliente, cosa che può accadere se medio tempore il debitore si sia spogliato del proprio patrimonio risultando alla fine insolvente, l’avvocato sarà tenuto al risarcimento del danno. Il ragionamento appare lineare ma in realtà, come anticipato, il principio affermato dalla Corte di Cassazione segna la caduta di un altro tabù, nella misura in cui ammette il sindacato - sotto la lente dell’interesse del cliente - sulla attività concernente le scelte processuali, da sempre ritenuta prerogativa esclusiva e insindacabile del professionista del foro. (Altalex, 13 settembre 2010

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