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Dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche italiane hanno l’obbligo di pubblicare tutti gli atti amministrativi che richiedono pubblicità legale esclusivamente sui propri siti web o su quelli di amministrazioni affini o associazioni. Questo obbligo è stato introdotto dall’articolo 32 della Legge 69/09, il quale mira a eliminare gli sprechi derivanti dalla conservazione di documenti in formato cartaceo.

Prima di questa normativa, gli atti che dovevano essere resi pubblici legalmente venivano affissi fisicamente in un luogo designato, chiamato albo pretorio. Con l’entrata in vigore della nuova norma, la pubblicazione su carta non ha più valore legale; al suo posto è stata istituita la pubblicazione sull’albo pretorio online, ovvero il sito web della pubblica amministrazione competente.

Tra gli atti che devono essere pubblicati online rientrano i bandi di concorso, i permessi di costruzione, le delibere del Consiglio e della Giunta comunale, nonché l’elenco dei beneficiari di provvidenze economiche. Anche le pubblicazioni di matrimonio devono avvenire esclusivamente online; in caso contrario, la cerimonia non può essere celebrata.

Per le gare e i bilanci, il passaggio completo al digitale è avvenuto il 1° gennaio 2013. Fino a quel momento, la pubblicazione online di questi atti è stata affiancata da quella cartacea, secondo modalità operative stabilite da specifici decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in concerto con il Ministro dei Trasporti.

Da gennaio 2013, l’obbligo di pubblicità legale è stato completamente assolto tramite la pubblicazione online sui siti istituzionali delle amministrazioni. La tradizionale pubblicità su quotidiani è diventata facoltativa e rientra nei limiti degli stanziamenti di bilancio ordinari. Tuttavia, le amministrazioni hanno ancora la possibilità di utilizzare la pubblicità su giornali a scopo di maggiore diffusione, sempre nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti.

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